Se sei già registrato puoi accedere direttamente ai servizi altrimenti devi registrarti 18/09/2024 - Le ditte - le quali hanno effettuato con successo la registrazione al portale telematico - sono tenute a richiedere a mezzo mail (impiantitermici@armenasviluppo.it) il riscontro degli impianti annoverati a loro carico che in ogni caso gli è possibile verificare accedendo da "Ricerca impianti già in carico al manutentore" e senza impostare alcun filtro, cliccando sul tasto "Seleziona" in fondo alla pagina.-
18/09/2024 - Si ricorda che ogni inserimento di un nuovo impianto richiede - ai fini dell'attivazione o meno del codice impianto - la verifica da parte della direzione; pertanto, per un tempestivo riscontro occorre inoltrare una mail (impiantitermici@armenasviluppo.it) contenente il codice e le referenze anagrafiche del responsabile.- 04/09/2024 - Si informano tutti gli operatori del settore che una volta completata la fase della registrazione con l'inserimento di tutta la documentazione richiesta, affinché la ditta possa essere autorizzata a procedere, occorre rivolgere una richiesta di verifica del profilo a mezzo mail all'indirizzo impiantitermici@armenasviluppo.it .- 31/07/2024 - Si informano tutte le ditte regolarmente registrate ed autorizzate all'inserimento del RCEE che affinché possano essere aggiornati i dati nel catasto occorre tassativamente aggiornare - preventivamente al caricamento del RCEE - le schede 1.2 (Ubicazione) - 1.6 (Soggetti responsabili) e 4 (Generatori). Si coglie l'occasione per ricordare alle ditte di inserire - al termine del caricamento del RCEE - la relativa immagine scansionata in formato pdf. dell'Allegato oltre che dello scontrino della prova dei fumi.- 29/07/2024 - Si invitano tutti gli operatori del settore a rivolgersi all'indirizzo e_mail impiantitermici@armenasviluppo.it per qualsiasi richiesta di assistenza e/o informazioni.- 30/04/2024 - Si invitano tutte le ditte - che ancora non sono state autorizzate all'utilizzo del portale telematico - a prendere contatto a mezzo mail con l'indirizzo impiantitermici@armenasviluppo.it al fine di perfezionare e/o completare la registrazione.-
Benvenuto nel nuovo catasto degli impianti termici della Città Metropolitana di Napoli gestito da AR.ME.NA. Sviluppo S.p.A.
L’ente Città Metropolitana di Napoli, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della Legge Regionale della Campania 20 novembre 2018, n. 39 “Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici”, è autorità competente per le funzioni di controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici dei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti ubicati nel proprio territorio provinciale.
Per l’esercizio delle attività di competenza, ai sensi dell’art. 2 comma 5 della Legge Regionale della Campania 20 novembre 2018, n. 39 si avvale della propria società in house AR.ME.NA. Sviluppo S.p.A., quale organismo esterno. PERCHE' QUESTO CATASTO? In ossequio a quanto previsto dall’art. 15, c. 3 della Legge Regionale 20 novembre 2018, n. 39 “Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici", è stato adottato un catasto informatizzato degli impianti termici che consente l'accesso ai soggetti esterni che ne abbiano titolo (installatori, manutentori, responsabili impianto, fornitori di combustibile, ecc. ) e permette di gestire, per via telematica, un’ampia serie di attività e comunicazioni (trasmissione documenti, pagamento segni identificativi, ecc.). Il catasto è finalizzato al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici ed alla gestione di tutte le attività circa lo stato degli impianti nonché controllo, accertamento ed ispezione degli stessi. Per ulteriori chiarimenti, consultare la pagina ".In costruzione".
CHI È INTERESSATO E COSA È NECESSARIO FARE Secondo l’art. 6, comma 1, del D.P.R. 74/2013 «L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto.» Il responsabile dell’impianto termico è l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali, il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate, l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio, il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche. Queste figure possono, a loro volta, delegare la responsabilità ad un “terzo responsabile” che deve possedere i requisiti previsti dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37. Il Responsabile di impianto che non provvede a far eseguire le operazioni di manutenzione e di controllo dell’efficienza energetica secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 € e non superiore a 3.000,00 €.
CHI PUÒ EFFETTUARE I CONTROLLI E LE MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI Le operazioni di controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza energetica degli impianti termici devono essere affidati a ditte abilitate ed in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/08.
TRASMISSIONE DEL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA Al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica dell’impianto, il tecnico che ha effettuato l’intervento ha l’obbligo di compilare e rilasciare, al Responsabile dell’Impianto, che firmerà per presa visione, il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) conforme ai modelli previsti dal D.M. 10/02/2014. Inoltre, ai sensi della L.R. 20 novembre 2018, n. 39, il manutentore trasmette, per via telematica ed entro 30 gg dalla data dell'intervento, i dati del RCEE con il relativo pagamento della tariffa a titolo di CIT (Contributo Impianti Termici), per conto del Responsabile dell’Impianto. Al fine di poter accedere alla piattaforma telematica è necessario, da parte della ditta di manutenzione, effettuare la registrazione.
|